Visto per turismo

Documento a cura del
Progetto Melting Pot Europa
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11 aprile 2008

A cosa serve 
Il visto turistico consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici e per un massimo di 90 giorni.

Dove effettuare la richiesta 
La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.

Nel caso di invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, è necessario presentare anche la lettera di invito.

Requisiti e condizioni 

  • adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; 
  • titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto propri; 
  • documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, vouchers turistici, etc); 
  • assicurazione sanitaria valida nello spazio Schengen
  • eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.

Con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa.

Eliminato l’obbligo di richiesta del permesso di soggiorno 
Dal giugno 2007 gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per visite, studio, turismo o affari non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall’ingresso. Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo.

Durata del visto 
Nel visto normalmente si specifica la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. In ogni caso il PDS per turismo non viene rilasciato per un periodo superiore a 3 mesi quindi è assolutamente discrezionale e alquanto rara la possibilità di proroga e rinnovo per altri tre mesi. Solo a fronte di circostanze particolari e documentate (per esempio per motivi di salute) molto discrezionalmente la questura può autorizzare la proroga.

NOTA BENE: chi si presentasse in questura con il visto per turismo scaduto per chiederne il rinnovo può rischiare di ottenere un’espulsione.

Chi è in possesso di un permesso di un visto per turismo potrebbe chiederne la conversione a lavoro autonomo, all’interno delle quote del decreto flussi annuale.

Il rilascio del visto d’ingresso per turismo è altamente discrezionale, infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente
In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede. 

Aggiornata al 01/04/2008